Statuto Attuale
Il nuovo Statuto è stato recentemente approvato dall’Assemblea Ordinaria e pubblicato sugli Atti e Rendiconti del 17/11/2018.
Nuovo Statuto
Lo Statuto che segue è stato in vigore fino a novembre 2018
– Statuto dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia –
Art. 1 – L’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, con sede in Firenze, fondata il 16 aprile 1950, eretta in Ente morale con D.P.R. 19 maggio 1954, n. 691, si prefigge lo scopo di promuovere lo sviluppo degli studi nell’Entomologia.
Art. 2 – Il patrimonio dell’Accademia è costituito dalla somma attuale di € 39.000,00 e da ogni altro bene pervenuto successivamente da Enti e da privati.
Art. 3 – L’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia ha sede in Firenze presso l’ex Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria del C.R.A.
Art. 4 – L’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia comprende quattro categorie di Accademici: Ordinari, Emeriti, Onorari e Straordinari.
Art. 5 – Gli Accademici Ordinari, Emeriti e Straordinari debbono essere di nazionalità italiana. Gli Accademici Ordinari e Straordinari sono eletti fra coloro che si siano particolarmente distinti nello studio degli Insetti o di altre classi di Artropodi terrestri.
Art. 6 – Gli Accademici Onorari sono eletti fra studiosi che non facciano già parte dell’Accademia e che abbiano raggiunto chiara fama nel campo delle discipline entomologiche.
Art. 7 – Gli Accademici Ordinari possono raggiungere il numero massimo di 40 (quaranta), gli Straordinari di 30 (trenta), gli Onorari di 10 (dieci).
Art. 8 – Gli Accademici Ordinari, al raggiungimento del 75° anno di età, entrano nella categoria degli Emeriti. Questa opportunità è data, a richiesta degli interessati, anche agli altri Accademici Ordinari ai quali per motivi di forza maggiore è impedita la normale partecipazione alla vita ordinaria dell’Accademia. Gli Accademici Emeriti conservano tutte le prerogative degli Ordinari, ma non sono tenuti a partecipare attivamente alla vita dell’Accademia; pertanto, ai fini del risultato delle votazioni, essi verranno computati solo se presenti.
Art. 9 – Gli Accademici Ordinari ed Emeriti hanno voto deliberativo, quelli Straordinari hanno voto consultivo. Gli Accademici Onorari non prendono parte alle votazioni.
Art. 10 – Gli Accademici Ordinari, Emeriti e Onorari sono nominati a vita; gli Straordinari sono nominati per un quinquennio e possono essere confermati alla scadenza di questo. La conferma per il nuovo quinquennio avviene per votazione a scrutinio segreto da parte dell’Assemblea Ordinaria contemporaneamente per tutti gli Accademici Straordinari interessati, di norma nella seduta precedente la scadenza del quinquennio maturato.
Art. 11 – Organi dell’Accademia sono: l’Assemblea Ordinaria, l’Assemblea Plenaria, il Consiglio di Presidenza, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere, eletti dall’Assemblea Ordinaria fra i suoi componenti. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere formano il Consiglio di Presidenza, durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Al Presidente che abbia ricoperto la carica per tre mandati consecutivi, spetta il titolo di Presidente Emerito, con diritto alla partecipazione con voto al Consiglio di Presidenza.
Gli Accademici Ordinari, Emeriti e Straordinari costituiscono l’Assemblea Plenaria dell’Accademia; gli Accademici Ordinari ed Emeriti costituiscono l’Assemblea Ordinaria. Questa è valida quando vi partecipa la maggioranza assoluta degli Accademici Ordinari. Gli Accademici Onorari possono partecipare alle assemblee senza incidere sul numero legale delle medesime.
Il Presidente è responsabile legale degli atti dell’Accademia; convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza.
Il Vice-Presidente fa parte del Consiglio di Presidenza e, in caso di impedimento o assenza del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
Il Segretario dell’Accademia redige il processo verbale delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio di Presidenza e collabora con il Presidente, il Vice-Presidente e il Tesoriere.
Il Tesoriere cura l’amministrazione economico-finanziaria dell’Accademia e predispone tutti gli atti relativi da sottoporre alla firma del Presidente.
Il Consiglio di Presidenza collabora col Presidente, istruisce e predispone le riunioni dell’Accademia e adotta provvedimenti urgenti di ordinaria amministrazione da sottoporre successivamente all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria.
Art. 12 – L’elezione di nuovi Accademici Ordinari, Straordinari e Onorari ha luogo per votazione in un’Assemblea Ordinaria.
Le proposte di candidatura per la nomina degli Accademici di queste tre categorie sono fatte per iscritto da almeno tre Accademici Ordinari o Emeriti; dovranno essere motivate e accompagnate da una breve relazione sui meriti scientifici e accademici del candidato; detti meriti saranno inoltre illustrati all’Assemblea, prima della votazione, da uno degli Accademici proponenti. Ciascuna proposta di nomina dovrà pervenire al Presidente dell’Accademia entro il mese di aprile.
Art. 13 – Le votazioni per l’elezione dei nuovi Accademici vengono fatte una volta l’anno e, di norma, nell’ultima seduta.
L’adunanza è valida solo se vi partecipa la maggioranza assoluta degli Ordinari. I nomi dei candidati all’elezione sono resi noti dal Presidente nel corso della seduta dell’Assemblea Ordinaria che precede quella in cui sono indette le elezioni. Le votazioni si fanno a scrutinio segreto. Sono eletti coloro che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Se il numero di posti disponibili è minore di quello degli eletti, saranno nominati Accademici coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
Art. 14 – Gli Accademici Ordinari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i Beni e le Attività Culturali; gli Accademici Emeriti, Straordinari e Onorari sono nominati con decreto del Presidente dell’Accademia.
Art. 15 – L’adunanza per l’elezione del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere è valida se vi partecipa la maggioranza assoluta degli Accademici Ordinari. L’elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Art. 16 – L’Assemblea Ordinaria che procederà alle votazioni di cui al precedente art. 15 è convocata dal Presidente o, in sua vece, dal Vice-Presidente, almeno un mese prima della scadenza del triennio.
Art. 17 – L’anno accademico e l’anno finanziario decorrono dall’1 (uno) gennaio. Per ogni triennio l’Assemblea Ordinaria nomina tra i suoi membri, ma al di fuori del Consiglio di Presidenza, due Revisori dei Conti effettivi e uno supplente. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nomina a sua volta un terzo Revisore dei Conti effettivo.
Art. 18 – Le somme provenienti dall’alienazione dei beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare all’incremento del patrimonio e che non siano investite in immobili devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato, o presso Casse di Risparmio o Istituti di Credito. Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra deve essere preventivamente autorizzato secondo le norme vigenti per gli acquisti da parte di Enti Morali.
Art. 19 – Le somme necessarie alle esigenze dell’Accademia devono essere depositate a interesse presso Casse di Risparmio ordinarie o Istituti di Credito. Dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo precedente e al primo comma del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente dell’Accademia.
Art. 20 – L’Assemblea Plenaria viene convocata almeno due volte all’anno: entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo sono predisposti dall’Accademico Tesoriere. Nella prima di tali sedute, il Presidente, o altro Accademico da lui a ciò designato, rende conto dell’attività svolta dall’Accademia nell’anno precedente.
Art. 21 – Il Presidente può convocare in via straordinaria adunanze dell’Assemblea Plenaria e di quella Ordinaria presso la sede dell’Accademia, presso altre istituzioni scientifiche o in altra sede ritenuta idonea e opportuna. Allo stesso modo l’Assemblea Ordinaria può essere convocata quando ne faccia richiesta almeno un quinto degli Accademici Ordinari ed Emeriti. Alle adunanze dell’Assemblea Plenaria possono essere invitati a partecipare studiosi e personalità. Tali assemblee possono essere pubbliche.
Art. 22 – Spetta al Presidente dell’Accademia di vigilare e disciplinare la pubblicazione degli scritti dell’Accademia.
Art. 23 – Il presente Statuto non può essere modificato se non quando, a seguito di proposta sottoscritta da almeno un terzo dei membri aventi diritto, l’Assemblea degli Accademici Ordinari ed Emeriti, a questo scopo convocata, approvi le modifiche proposte con un numero di voti favorevoli non minore dei due terzi del numero degli Accademici presenti. Per l’approvazione delle modifiche di Statuto è ammesso l’istituto della delega. Ogni Accademico presente può avere una sola delega. L’adunanza dell’Assemblea non è valida se non vi prendono parte almeno i due terzi degli Accademici Ordinari, comprese eventuali deleghe.
Art. 24 – Entro il mese di maggio di ogni anno, il Presidente trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali una relazione sull’attività svolta dall’Accademia nell’anno precedente.
Art. 25 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Art. 26 – Le modalità di applicazione del presente Statuto sono stabilite da un Regolamento interno di funzionamento.
Disposizioni transitorie.
Le nomine degli Accademici Ordinari, Emeriti, Straordinari e Onorari avvenute anteriormente all’entrata in vigore del presente Statuto si intendono confermate a tutti gli effetti. Per gli attuali Accademici Straordinari la conferma secondo le modalità di cui all’Art. 10 avverrà allo scadere del quinquennio in corso alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
TESTO APPROVATO NELLA SEDUTA STRAORDINARIA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DELL’ACCADEMIA DEL 28 NOVEMBRE 2009.
Firmato in Originale:
Baccio Baccetti Niccolini
Dottor Giuseppe Greco Notaio