Statuto

STATUTO ATTUALE

Art. 1. – L’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia si prefigge lo scopo di incrementare in ogni modo e con ogni mezzo e di coordinare metodicamente lo studio dell’Entomologia sia sotto il punto di vista puramente scientifico che sotto quello applicativo.

Art. 2. – L’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia ha sede presso la Stazione di Entomologia agraria di Firenze.

Art. 3. – L’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia comprende tre ordini di membri: il primo è quello degli Ordinari, il secondo è quello degli Onorari, il terzo è quello degli Straordinari.

Art. 4. – Gli Accademici Ordinari della Accademia Nazionale Italiana di Entomologia debbono essere di nazionalità italiana e possono essere scelti nelle seguenti categorie di studiosi:

il Direttore di ruolo della Stazione di Entomologia agraria di Firenze;

i Professori ordinari e straordinari di Entomologia pura ed applicata delle Università italiane;
i Professori ordinari di Zoologia o di materia affine delle Università Italiane in numero non superiore a un terzo degli Accademici Ordinari di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, scelti tra quelli che si siano particolarmente distinti nello studio degli Insetti e di altre classi di Artropodi;

un Professore di ruolo di Università Italiana che abbia particolare competenza nella scienza dell’Ape e del Bombice del gelso; il Presidente della Società Entomologica Italiana; altri studiosi i quali, pur non ricoprendo una delle cariche previste alle lettere precedenti, abbiano raggiunto, con le loro opere, particolare fama nello studio dell’Entomologia. Il numero di tutti gli Accademici menzionati nel presente paragrafo d) non può superare un terzo degli Accademici ordinari di cui alle lettere a) e b) del presente articolo. In via eccezionale e su unanime deliberazione dell’assemblea potranno essere nominati altri due membri.

Gli Accademici Onorari possono essere normalmente in numero di cinque e debbono essere scelti fra gli studiosi stranieri che abbiano raggiunto chiara fama nel campo delle discipline entomologiche.

Gli Accademici Straordinari possono essere normalmente in numero di cinque e debbono essere scelti, fra cultori della materia di particolare competenza. Gli Accademici Straordinari debbono essere di nazionalità italiana come gli Ordinari.

Art. 5. – Gli Accademici Ordinari hanno diritto a voto deliberativo, quelli Straordinari a voto consultivo. Gli Accademici Onorari non hanno diritto di voto.

Art. 6. – Gli Accademici Ordinari e Onorari sono nominati a vita; gli Straordinari durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati alla scadenza di questo.

Art. 7. – L’Accademico Ordinario che, per motivi di salute o per tarda età non sia più in condizioni di partecipare alle adunanze della Accademia, può, con deliberazione degli Accademici Ordinari, essere trasferito in una speciale categoria di Accademici Emeriti, conservando tutti gli onori e le prerogative dell’Accademico Ordinario, ma lasciando vacante il seggio.

Art. 8. – Le nomine degli Accademici Ordinari dovranno notificarsi al Ministro della Pubblica Istruzione perché ne promuova l’approvazione con decreto del Capo dello Stato.

I professori Goidanich Athos, Ordinario di Entomologia agraria della Università di Torino, Grandi Guido, Ordinario di Entomologia della Università di Bologna; Grandori Remo, Ordinario di Entomologia agraria della Università di Milano; Melis Antonio, Direttore della Stazione di Entomologia agraria di Firenze, fondatori della Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, diventeranno Accademici Ordinari all’atto stesso in cui gli Organi competenti dello Stato avranno approvato il presente Statuto.

Ad essi di conseguenza spetta il diritto di notificare collegialmente, una volta tanto, al Ministero della Pubblica Istruzione i nomi dei nuovi Accademici Ordinari, Onorari e Straordinari di cui all’art. 4 del presente Statuto per promuoverne l’approvazione con decreto del Capo dello Stato.

Art. 9. – L’Accademia ha un Presidente, un Segretario-Tesoriere e un Vice Segretario.

Art. 10. – Il Presidente dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia deve essere scelto ed eletto tra gli Accademici Ordinari alle lettere a) (quando abbiano cessato dalla carica di Direttore della Stazione di Entomologia Agraria di Firenze) e b) dell’art. 4 del presente Statuto. Esso dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Esso deve essere eletto dall’Assemblea degli Accademici Ordinari a mezzo di scrutinio segreto e deve ottenere un numero di voti pari alla metà più uno dei membri aventi diritto di voto secondo le norme del Regolamento di cui all’art. 23 del presente Statuto.

Quando il Presidente ottenga i due terzi dei voti dei membri aventi diritto e con le norme stabilite dal Regolamento di cui all’art. 23 del presente Statuto avrà diritto al titolo di “Presidente perpetuo” e rimarrà in carica a vita con le norme stabilite nel Regolamento stesso.

Art. 11. – L’adunanza degli Accademici Ordinari per la nomina del Presidente, del Vice-Segretario ed, eventualmente, del Segretario, viene convocata nell’ultimo semestre dell’anno in cui scade il triennio. In prima convocazione l’Assemblea non è valida se non partecipa almeno la metà più uno degli Accademici Ordinari. In seconda convocazione 1’Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 12. – La carica di Segretario-Tesoriere è di spettanza (qualora venga nominato Accademico Ordinario) del Direttore della Stazione di Entomologia agraria di Firenze. Altrimenti il Segretario-Tesoriere è eletto o rieletto a scrutinio segreto con semplice maggioranza e rimane in carica 3 anni.

Art. 13. – Il Vice-Segretario ha il compito di coadiuvare il Segretario-Tesoriere nell’espletamento delle sue mansioni. Viene eletto o rieletto a scrutinio segreto con semplice maggioranza e rimane in carica 3 anni.

Art. 14. – Le convocazioni per la nomina di nuovi membri deII’Accademia si fanno una volta all’anno nel tempo che sarà stabilito dal Regolamento di cui all’art. 23 del presente Statuto. in prima convocazione l’Adunanza non è valida se non vi partecipi almeno la metà più uno dei membri che hanno diritto al voto. In seconda convocazione l’adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno a scrutinio segreto su proposta scritta e firmata da due Accademici Ordinari e a seguito di relazione di un terzo membro. Saranno nominati coloro che abbiano riportato la maggioranza dei voti.

Art. 15. – L’anno Accademico e l’anno finanziario decorrono dal 1° novembre al 31 ottobre dell’anno successivo.

Art. 16. – Il patrimonio della Accademia è costituito dai fondi stanziati dai Membri fondatori, da contributi di Enti governativi o di privati e da eventuali lasciti e donazioni.

Art. 17. – I beni dell’Accademia dovranno essere iscritti in speciali inventari dei quali è custode il Segretario-Tesoriere.

Art. 18. – Le somme provenienti dall’alienazione di beni, da lasciti, da donazioni o che per qualsivoglia titolo siano da destinare all’incremento del patrimonio, e che non siano investite in immobili, devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato.

Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra deve essere preventivamente autorizzato secondo le norme vigenti per gli acquisti degli Enti morali.

Art. 19. – Le somme necessarie ai bisogni ordinari dell’Accademia devono essere depositate a interesse presso Casse di Risparmio ordinarie o Istituti di Credito designati dalla Presidenza dell’Accademia.

Della osservanza delle disposizioni di cui all’art. precedente ed al primo comma del presente articolo è personalmente responsabile il Presidente dell’Accademia.

Art. 20. – L’insieme degli Accademici Ordinari e Straordinari costituisce l’Assemblea plenaria dell’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia. L’insieme dei soli Accademici Ordinari costituisce l’Assemblea ordinaria.

L’Assemblea plenaria viene convocata almeno una volta all’anno nella sede dell’Accademia. In quella convocata al principio dell’anno accademico, il Presidente, o altro Accademico da esso a ciò designato, renderà conto del lavoro compiuto dall’Accademia durante l’anno precedente.
Nella stessa adunanza potranno essere fatte letture o comunicazioni scientifiche qualora appaiano di eccezionale importanza.

Art. 21. – Oltre che allo scopo indicato dall’articolo precedente o per quello di cui all’articolo 24, il Presidente può convocare adunanze plenarie od ordinarie, presso la sede dell’Accademia o presso la sede di uno degli Istituti di Entomologia delle Università Italiane, quando lo ritenga opportuno in relazione ai fini dell’Accademia, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli Accademici Ordinari. Alle adunanze plenarie od ordinarie potranno essere invitati a partecipare studiosi e personalità; tali adunanze potranno essere pubbliche.

Art. 22. – Spetta al Presidente dell’Accademia di vigilare e disciplinare la pubblicazione degli scritti negli Atti dell’Accademia.

Art. 23. – L’Accademia Nazionale Italiana di Entomologia, entro quattro mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto, compilerà un proprio regolamento interno che, in armonia con lo Statuto stesso, stabilirà le norme relative alle nomine delle cariche contemplate, alle proprie pubblicazioni, al conferimento dei premi ed a quanto altro non è contemplato nel presente Statuto.

Detto Regolamento sarà sottoposto all’approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 24. – Il presente statuto non potrà essere modificato se non quando, a seguito di proposta sottoscritta da almeno un terzo dei membri aventi diritto, gli Accademici Ordinari, a questo scopo convocati, approvino le modificazioni proposte con un numero di voti favorevoli non minore dei due terzi del numero degli Accademici presenti alla adunanza.

Inoltre questa adunanza non sarà valida se non vi prenderanno parte almeno i due terzi degli Accademici Ordinari.